Archivio per la categoria legalità diritti e doveri del cittadino
Affidabilità dei siti di commercio elettronico
Scritto da gioegio in Comunicatistampa, Tutto sui siti web, legalità diritti e doveri del cittadino il 18 febbraio 2009

Quanto è importante conoscere l’attendibilità e serietà di un sito di commercio elettronico di prodotti tipici.
Ciò che senza dubbio ha frenato lo sviluppo del commercio elettronico in Italia è stata la sprovvedutezza di tanti imprenditori, i quali si sono affacciati a “valley of gold” di internet, pensando in breve tempo di trovare facile panacea ad ogni problemaaziendale, non sapendo invece quanto sia difficile fidelizzare gli internauti, richiedendosi un duro lavoro di competenza, passione, costanza di impegno ed intreccio di relazioni, prima di poter dire di ottenerne dal relativo business una qualche soddisfazione. Non è, in pratica, come aprire un qualsiasi negozio dove, una volta alzata la saracinesca entra l’avventore di turno e, spontaneamente, ti dice “buongiorno, mi fa un caffè??”.
Ecco, quindi, che molte di queste avventure sono tragicamente terminate con frodi ai danni dei tanti consumatori, incertezze nelle relative consegne, problemi nell’assolvere agli impegni presi con il malcapitato e sfortunato utente che ci ha degnati della sua considerazione, e dunque oscuramento in breve tempo delle vetrine virtuali.
Non è facile, infatti, avere un buon riscontro da parte di chi ti segue, tramite un filo molto labile e sottilissimo da 100, 500…1000 e più chilometri di distanza. Ottenerne, al contrario, la sua fiducia e rispettabilità, significa aver creato un rapporto che difficilmente, poi, riuscirà semplice spezzare. E solo i risultati positivi (in termini di qualità dei prodotti consegnati, del servizio di spedizione, di assistenza in senso globale,ecc.) possono costruire questa maglia praticamente impenetrabile nel tempo.
Ci sono aziende che, con fior di quattrini, hanno appalesato affidando la loro “degnabilità” ad entità terze di certificazione all’uopo create: ma è facile, se io pago qualcuno per dir bene di me, il risultato è presto ottenuto.
Altre aziende che operano in internet commercializzando prodotti tipici hanno, al contrario, messo “a nudo” il giudizio sulla loro funzionalità, ottenendone il relativo riscontro da giudici imparziali e severi: proprio gli stessi utenti, che hanno loro affidato preventivamente il proprio “sonante” (vedi pagamento in carta di credito o con bonifico anticipato) a scatola chiusa, ed ottenendo il giudizio complessivo sul loro “modus operandi” in termini, appunto, di customer service complessivo.
Ed infatti, hanno coraggiosamente posto nella home page del proprio portale un sistema di valutazione curato da cuge.org,

tramite il quale ognuno, a propria discrezione, può esprimere un giudizio di merito in termini di merci e servizi forniti per come descritti, puntualità nelle consegne, trattamento e risoluzione di problemi ed eventuali reclami, tempo medio impiegato nelle risposte ad eventuali dubbi, qualità delle medesime, rispetto di quanto proposto in termini di news e pubblicità inviate al proprio bacino di utenza, tempo medio di consegna (considerando comunque periodi di festività o cause di forza maggiore), ecc.. Dunque un sistema libero per la valutazione dei servizi e dell’affidabilità dei siti web data dai clienti stessi dei siti, creando nel contempo sicurezza tramite trasparenza.
Ovviamente tali portali erano sicuri del fatto loro, cioè di aver svolto a dovere nel tempo il loro “compitino”, assolvendo appieno a tutti gli impegni assunti in sede di progettualità dell’impresa, altrimenti non si sarebbero assolutamente affacciate nell’ambito mercato di internet; ed è proprio quello che l’utente che naviga sulla rete vuole: sicurezza, certezza delle transazioni, soddisfazione e “assolutamente” nessun dubbio di eventuali frodi perpetrate nei loro confronti. Altrimenti le porte dei vari comitati di difesa consumatori sono sempre aperte; ma, torna sempre un arcano difficilmente risolvibile: val la pena per qualche centinaio di €uro aprire una contesa, della quale si conosce l’alba, ma non si sa mai quale sarà il relativo tramonto??
Ove si sia riusciti ad ottenere, in questo modo, “feedback” di alto livello ( 8 o 10 sarebbe il massimo!!) si può certamente affermare di aver svolto a dovere il proprio lavoro, fugando ogni eventuale dubbio sulla tenuta aziendale nel tempo, confidando serenamente nel sacrificio e nell’impegno fino ad allora profuso.
Sentenza della Suprema Corte: gli immigrati non sono cittadini di serie B
Scritto da Amministratore in legalità diritti e doveri del cittadino il 12 febbraio 2009
Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, segnala un importante sentenza della Cassazione: gli Immigrati non sono cittadini di serie B. In caso di incidente mortale vanno risarciti i familiari che risiedono all’estero.
Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, segnala un importante sentenza della Cassazione: gli Immigrati non sono cittadini di serie B. In caso di incidente mortale vanno risarciti i familiari che risiedono all’estero.
“ La Corte di Cassazione lancia un monito a tutti i colleghi di merito: gli immigrati non sono cittadini di serie B e in caso di morte per incidente stradale i familiari hanno diritto di chiedere e ottenere il risarcimento danni anche se sono residenti all’estero. Se si dovesse ragionare diversamente, spiega la Corte, ”ne conseguirebbe che la vita di uno straniero senza congiunti in Italia varrebbe molto meno di quella del cittadino italiano, pur essendogli attribuiti in vita gli stessi diritti, perché verrebbe escluso alcun rilievo alla sua valenza spirituale, che si traduce nei tanti doveri e diritti di relazione che ad altri soggetti vengono riconosciuti come produttivi di effetti giuridici dopo la morte”. Sulla scorta di questo principio la quarta sezione penale dela Corte ha accolto il ricorso di 9 familiari di un cittadino straniero morto a seguito ad un incidente stradale. La Corte d’Apello aveva negato ai familiari dela vittima il risarcimento del danno per la morte del loro congiunto sulla base del fatto che essi non erano residenti in Italia. Contro la decisione i familiari si sono rivolti alla Suprema Corte e Piazza Cavour ha accolto il loro ricorso sottolineando che negare il risarcimento equivarrebbe a negare il diritto di un immigrato ad essere ”tenuto in considerazione anche dopo la morte per la perdita che i suoi congiunti subiscono anche sotto il profilo economico”. In sostanza, concludono i Supremi Giudici, ”la perdita della vita umana non troverebbe alcuna forma di risarcimento, nonostante il rapporto del cittadino con lo Stato italiano non sia stato occasionale, ma dovuto ad una richiesta di lavoro di cui lo Stato italiano si è giovato”.
Fonte Autore: Roberto Cataldi
Lecce, 9 febbraio 2009
Giovanni D’AGATA
” La Corte di Cassazione lancia un monito a tutti i colleghi di merito: gli immigrati non sono cittadini di serie B e in caso di morte per incidente stradale i familiari hanno diritto di chiedere e ottenere il risarcimento danni anche se sono residenti all’estero. Se si dovesse ragionare diversamente, spiega la Corte, ”ne conseguirebbe che la vita di uno straniero senza congiunti in Italia varrebbe molto meno di quella del cittadino italiano, pur essendogli attribuiti in vita gli stessi diritti, perché verrebbe escluso alcun rilievo alla sua valenza spirituale, che si traduce nei tanti doveri e diritti di relazione che ad altri soggetti vengono riconosciuti come produttivi di effetti giuridici dopo la morte”. Sulla scorta di questo principio la quarta sezione penale dela Corte ha accolto il ricorso di 9 familiari di un cittadino straniero morto a seguito ad un incidente stradale. La Corte d’Apello aveva negato ai familiari dela vittima il risarcimento del danno per la morte del loro congiunto sulla base del fatto che essi non erano residenti in Italia. Contro la decisione i familiari si sono rivolti alla Suprema Corte e Piazza Cavour ha accolto il loro ricorso sottolineando che negare il risarcimento equivarrebbe a negare il diritto di un immigrato ad essere ”tenuto in considerazione anche dopo la morte per la perdita che i suoi congiunti subiscono anche sotto il profilo economico”. In sostanza, concludono i Supremi Giudici, ”la perdita della vita umana non troverebbe alcuna forma di risarcimento, nonostante il rapporto del cittadino con lo Stato italiano non sia stato occasionale, ma dovuto ad una richiesta di lavoro di cui lo Stato italiano si è giovato”.
Fonte Autore: Roberto Cataldi
Lecce, 9 febbraio 2009
Giovanni D’AGATA
Testamento Biologico
Scritto da annalisa.corsini in Comunicatistampa, Medicina, legalità diritti e doveri del cittadino il 12 febbraio 2009
Io, Annalisa Corsini, nata a Lecco il 30 settembre 1969 alle ore 04:10 am, presso la casa di cura Talamoni di Lecco, residente in Erba via monti 12.
Nel pieno possesso delle mie facoltà mentali in data odierna, addì 11 febbraio 2009, dichiaro i miei pensieri circa i temi dell’eutanasia e dell’accanimento terapeutico.
Presa consapevolezza del caso di Eluana Englaro, e nell’eventualità di dovermi trovare a vivere nello stato vegetativo, chiedo alle persone che mi amano, se ce ne saranno, per prima cosa di non essere abbandonata in una struttura lontana dal mio ambiente domestico. Io amo i suoni, i profumi della mia casa.
Gradirei ove possibile, ricevere le cure in quella che è stata la mia casa, solo se le persone che ho accanto mi amano, diversamente vorrei essere affidata a strutture dove regna il senso di solidarietà, amore e rispetto per la vita.
Assicuratemi che io non senta dolore fisico, e non accanitevi sul mio corpo al punto tale che fareste di me una cavia. Sono molto fiduciosa nella ricerca e nella medicina e do per certo che con l’avanzare degli anni, patologie oggi considerate inguaribili ed irreversibili, saranno curabili nel domani o immediato domani. Alla luce di questa convinzione, e riflettendo sulla vita, il suo mistero, la fede e la certezza che qualunque sia la qualità della nostra vita fisica, il nostro corpo non è destinato a restare eternamente sulla terra, vista la brevità della vita umana, permettetemi di sperare di potere salutare i miei affetti fino alla fine. Fosse anche solo per pochi minuti.
Con questo ribadisco il mio no all’eutanasia, il mio sì alla vita che si fa tanto più saldo se impastato alla speranza che nella fatalità possa essere accerchiata da persone che mi amano sul serio.
Cose che gradirei e forse potrei gioire anche in stato vegetativo: il canto degli uccellini al mattino, lo scroscio della pioggia, il profumo dei dolci di pasticceria, la musica leggera a basso volume, la voce suadente di un lettore che legge, i massaggi al viso e soprattutto ai palmi delle mani, il profumo dei fiori freschi, il fresco dell’aria che si respira nei campi e nei boschi, il rumore delle onde del mare e il caldo del sole, il solletico della sabbia di una spiaggia, il morbido pelo di un cane o di un gatto, l’essere avvolta da lenzuola fresche, profumate e morbide, il profumo di un buon detergente.
Sportello dei diritti: finalmente anche il diritto al lavoro delle casalinghe è tutelato
Scritto da Amministratore in Comunicatistampa, legalità diritti e doveri del cittadino il 4 febbraio 2009
Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, segnala un’importante decisione della Cassazione: anche il diritto al lavoro delle casalinghe è meritevole di tutela e devono essere risarciti tutti i danni, compreso quello patrimoniale in caso di sinistro stradale
Anche il diritto al lavoro delle casalinghe è meritevole di tutela e devono essere risarciti tutti i danni, compreso quello patrimoniale in caso di sinistro stradale.
Una decisione importante, secondo il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, la recente sentenza n. 1343 del 2009 della Corte di Cassazione, che restituisce dignità e riconosce l’importanza del lavoro di milioni di donne impegnate nelle faccende domestiche e nella cura della famiglia.
Nel caso di specie, una donna era stata investita ed aveva subito danni di natura permanente che le avevano ridotto la capacità di deambulazione, diminuendone così, la capacità di attendere alle ordinarie faccende domestiche.
Così la Corte ha stabilito che la perdita della funzione deambulativa è da considerarsi, ragionevolmente (ndr), anche quale perdita di chances patrimoniali.
I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso, dopo che nei primi due gradi di giudizio la ricorrente si era vista respingere la domanda relativa al danno patrimoniale, hanno ribadito che “il danno non patrimoniale va risarcito non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nei casi di lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, specie se il danno è inerente alla perdita rilevante della capacità lavorativa per la riduzione funzionale della deambulazione“. Nella parte motiva della sentenza la Corte osserva inoltre che “il principio che consente di risarcire un danno futuro ed incerto dev’essere individuato nel diritto delle vittime al risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione dei diritti umani fondamentali, tra cui la salute e il diritto al lavoro, che compete anche alla casalinga“.
In conclusione i Supremi Giudici hanno riconosciuto che il totale risarcimento dei danni “conseguenti alla lesione dei diritti umani fondamentali, tra cui la salute e il diritto al lavoro va accordato anche alla casalinga“.
Lecce, 28 gennaio 2009
Il Componente del
Dipartimento Tematico Nazionale
“Tutela del Consumatore”
Giovanni D’AGATA
TELELASER: importanti principi in materia di circolazione stradale e rilevazione delle infrazioni a mezzo di apparecchiature elettroniche
Scritto da Amministratore in Notizie dal salento, legalità diritti e doveri del cittadino il 4 febbraio 2009
Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, segnala un’importante decisione del GdP di Galatina: lo stato di necessità esclude la responsabilità ex articolo 4, Legge 689/81.
Lo ha affermato con la sentenza 20 settembre 2008 il GdP di Galatina che affrontando anche le ulteriori censure ha enucleato importanti principi in materia di circolazione stradale e rilevazione delle infrazioni a mezzo di apparecchiature elettroniche (in particolare tramite telelaser).
Per il Giudice salentino, infatti, il verbale impugnato, elevato per eccesso di velocità, va annullato essendo stata prodotta in atti idonea documentazione medica rilasciata dall’Ospedale di Scorrano, in cui si legge che il giorno della contestazione di cui al verbale impugnato il ricorrente si recava presso il Pronto Soccorso in quanto affetto da un dolore toracico e da crisi ipertensiva.
Per il GdP il verbale impugnato è da considerarsi comunque nullo in quanto sulla strada percorsa dal ricorrente non vi era alcuna segnalazione preventiva del sistema di rilevamento della velocità utilizzato dagli Agenti accertatori. Secondo il Giudice, infatti, le caratteristiche e le specifiche capacità del telelaser richiedono che questo sia utilizzato solo in costanza di un idoneo segnale di avvertimento per gli utenti della strada.
Inoltre, per il GdP il verbale è da annullare per un ulteriore motivo: non vi è prova in atti che il Telelaser utilizzato sia stato regolarmente tarato secondo le normative europee e nazionali di riferimento, trattandosi di apparecchiatura rientrante nella categoria delle strumentazioni a “metrologia legale”, dall’utilizzazione delle quali derivano concreti effetti giuridici.
Sempre per il giudicante non e stato provato e dimostrato quindi, che tale strumentazione sia stata sottoposta a periodiche tarature e controlli presso centri opportunamente predisposti e in linea con la normativa europea, i cosiddetti centri SIT (i quali sono depositari delle grandezze metrologiche).
Pertanto, ha concluso il GdP la totale assenza di un certificato di taratura rilasciato da un apposito centro rende inidonea e assolutamente inattendibile la fondatezza del rilevamento effettuato con apparecchiatura utilizzata, che non può dipendere solo da un generico autocontrollo, contrario ad ogni principio di certezza del diritto.
Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA invita i Corpi di Polizia Stradale sul territorio nazionale a verificare preventivamente che in caso di rilevazione a mezzo di ausili elettronici sussistano tutte le condizioni indicate dalla legge e dai decreti attuativi, nonché l’insussistenza di cause di esclusione della responsabilità.
Lecce, 30 gennaio 2009
Giovanni D’AGATA
Filobus a Lecce. I cittadini saranno esposti ai campi elettromagnetici?
Scritto da Amministratore in Notizie dal salento, legalità diritti e doveri del cittadino il 4 febbraio 2009
Filobus a Lecce. I cittadini saranno esposti ai campi elettromagnetici?
Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, chiede che sia nominata una commissione indipendente di esperti.
Se ne parla ormai da anni, ma lo scempio sulle strade cittadine di Lecce è ormai compiuto: pali e cavi elettrici, sui viali principali, davanti ai monumenti, sulle rotatorie, sui marciapiedi, sugli spartitraffico, pali e cavi ovunque: la “metropolitana di superficie”, come è stata elegantemente denominata o più precisamente, il famigerato filobus leccese, pare ormai pronto alla sua prima corsa.
Al di là del fattore estetico, del vero e proprio disfacimento del decoro urbano, come avevamo già anticipato quando fu presentato il progetto e che oggi anche ai meno critici fa richiamare alla mente delle enormi ragnatele artificiali e ferrose, al di là dei ritardi ormai palesi, delle promesse di attivazione entro e non oltre questa o quell’altra data, il problema che oggi ci riponiamo è una questione seria che riguarda la salute dei cittadini.
Comprendiamo tutti che se da una parte il filobus dovrebbe costituire una drastica soluzione al problema dell’inquinamento atmosferico locale, in particolare in tema di riduzione di emissioni gassose nocive in città, dall’altra, un ulteriore dubbio riecheggia nella mente dei cittadini: le onde elettromagnetiche inevitabilmente prodotte dal passaggio della corrente elettrica ad elevato voltaggio, specie nei pressi delle rotatorie, saranno sempre sotto la soglia della tollerabilità per la salute dei cittadini, specie se residenti?
Come è noto anche ai profani, il mondo scientifico, sino ad oggi, non ha evidenziato prove certe della nocività delle onde elettromagnetiche, ma nemmeno della circostanza che non siano dannose.
Ed anzi, secondo alcune ricerche avanzate nell’ambito della biologia molecolare, l’esposizione ai campi elettromagnetici artificiali, specie se ad alta intensità, va considerata nociva e rischiosa per la salute.
Per quanto suddetto, il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, chiede che sia nominata una commissione indipendente di esperti che valuti l’impatto ambientale elettromagnetico prima dell’attivazione e messa a regime del filobus a Lecce, per permettere un controllo approfondito e puntuale delle onde elettromagnetiche prodotte, al fine di adottare gli opportuni accorgimenti, non da ultimo, in caso di verifica di possibili rischi per la salute, quello del definitivo accantonamento del progetto.
Lecce, 02 febbraio 2009
Giovanni D’AGATA
Lecce: Photored illegittimi
Scritto da Amministratore in legalità diritti e doveri del cittadino il 24 gennaio 2009
PHOTORED ILLEGITTIMI? FINALMENTE E’ STATA FATTA GIUSTIZIA
A seguito della notizia riportata dalla stampa secondo cui il Giudice di Pace di Lecce Avv. Nicola Brunetti, avrebbe disposto una consulenza tecnica d’ufficio sul sistema di rilevazione delle infrazioni (photored) agli incroci semaforizzati sulle vie che collegano Lecce a Torre dell’Orso e considerata che la verifica avrebbe accertato la non totale conformità al D.M. di regolamentazione del sistema di rilevazione, il Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” Giovanni D’AGATA invita gli enti preposti ad annullare le circa 50.000 multe fatte con le apparecchiature denominate “Photored” a tutti i cittadini tartassati ingiustamente restituendo anche i punti decurtati dalla patente di guida.
Questa è l’ennesima dimostrazione del fatto come gli automobilisti passati con il giallo-lampo che diventava subito rosso sono stati ingiustamente perseguitati da quei Comuni che infliggono multe soltanto per fare cassa.
Per aver intasato le Prefetture e i Giudici di Pace di ricorsi presentati da cittadini esasperati da comportamenti spesso illegittimi messi in atto confidando sul fatto che l’80% degli automobilisti che rinunciano a presentare ricorso per non perdere tempo o per ignoranza delle norme e dei diritti il sottoscritto chiede quindi al Ministero dell’Interno “di istituire Commissioni provinciali con la partecipazione delle associazioni di consumatori per segnalare i comportamenti illegittimi dei Comuni al fine di prendere concreti provvedimenti dissuasivi”.
Lecce, 24 gennaio 2009.
Il Componente del
Dipartimento Tematico Nazionale
“Tutela del Consumatore”
Giovanni D’AGATA
Nulle le multe elevate dagli ausiliari del traffico a motorini sui marciapiedi
Scritto da Amministratore in legalità diritti e doveri del cittadino il 24 gennaio 2009
Sono nulle le contravvenzioni elevate dagli ausiliari del traffico ai motorini parcheggiati sui marciapiedi.
E quanto stablisce una sentenza della Cassazione (sentenza 551/2009) ricordando che i cd “vigilini” possono intervenire sulle violazioni al Codice della strada solo in “materia di sosta strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico “.
La corte ha così accolto il ricorso di un un motociclista che aveva contestato una contravvenzione inflittagli per aver parcheggiato il motorino sul marciapiedi di viale XII Giugno a Bologna “.
In primo grado il Giudice di Pace aveva ritenuto valido il verbale redatto dalla polizia municipale dopo la segnalazione dei ‘vigilini’ ed aveva quindi respinto il ricorso. Il motociclista si è però rivolto alla Suprema Corte che ha accolto il suo ricorso ricordando che “gli ausiliari del traffico in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del Cds, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone dalla quale dipendono dove l’ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano o in qualsiasi modo ostacolino o limitino”. Al contrario, quando le violazioni consistono “in condotte diverse quale, nella specie, il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio o alla manovra in un’area in cessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti” come prevede l’art. 12 del Codice della strada “e non anche dagli ausiliari del traffico”. Ora il Comune di Bologna dovrà rimborsare al motociclista tutte le spese processuali: 700 euro per il primo grado e 500 per il procedimento in Cassazione.
Il componente nazionale del dipartimento tematico ” Tutela Del Consumatore ” di IdV Giovanni D’Agata invita, quindi, le Prefetture e le Amministrazioni di tutto il territorio nazionale ad attenersi tempestivamente anche all’interpretazione adottata di recente dalla CORTE DI CASSAZIONE in tema di sosta e confermata dai Giudici di Pace, annullando in via di autotutela i provvedimenti illegittimamente adottati sino ad oggi e di provvedere ad effettuare l’accertamento delle infrazioni secondo i dettami della legge, onde evitare superflui sovraccarichi burocratici e giudiziari che danneggiano il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione.
Lecce, 16 gennaio 2009.
Il Componente del
Dipartimento Tematico Nazionale
“Tutela del Consumatore”
Giovanni D’AGATA
Prestazioni sociali e bonus energia
Scritto da Amministratore in Comunicatistampa, legalità diritti e doveri del cittadino il 13 gennaio 2009
VARIE INIZIATIVE NEL SETTORE DELLE POLITICHE SOCIALI
Il Comune di Poggiardo informa che sono state avviate tre iniziative nel settore delle politiche sociali, a favore di diverse categorie di cittadini.
La prima iniziativa riguarda la Concessione del bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a famiglie in condizione di disagio. Hanno diritto al bonus sociale:
a) gli intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW, che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro (rinnovabile, a richiesta, di anno in anno). Il bonus sociale, applicato per 12 mesi, è differenziato a seconda del numero dei componenti della famiglia anagrafica (per il 2008: 60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 78 euro/anno per un nucleo di 3-4 persone, 135 euro/anno per un nucleo familiare con più di quattro persone).
b) le utenze domestiche nel cui nucleo familiare è presente persona che versa in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l’esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica (per il 2008: 150 euro/anno).
I due bonus sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
La seconda iniziativa riguarda invece l’assegno per il Nucleo Familiare, che può essere richiesto, per l’anno 2008, da uno dei due genitori, cittadino italiano o comunitario, residente nel Comune di Poggiardo, che abbia nella propria famiglia anagrafica almeno tre figli minori di anni 18.La misura dell’assegno mensile da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2008, se spettante nella misura intera, è pari a € 124,89 mensili (per 13 mesi e un valore complessivo di € 1.623,57). Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.), con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, deve essere inferiore a € 22.480,91. La domanda deve essere presentate entro il 31 gennaio 2009.
La terza e ultima iniziativa riguarda infine l’assegno di maternità, che può essere richiesto dalle donne cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 286/98, residenti nel Comune di Poggiardo al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo, le quali non beneficiano di trattamento previdenziale relativo all’indennità di maternità da parte di altri Enti. La misura dell’assegno, relativo a cinque mensilità, se spettante nella misura intera, è pari a complessive € 1.497,65 (per i nati nel 2008). Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE), con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, non deve essere superiore a € 31.223,51. La data di presentazione della domanda è fissata entro sei mesi dalla nascita.
Per informazioni in merito alle suddette iniziative rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Poggiardo (Responsabile dr. Antonio Ciriolo, Tel. 0836.909812, fax 0836.909863, e mail affarigenerali@comune.poggiardo.le.it). I modelli di domanda per accedere alle risorse previste in tali iniziative sono reperibili anche sul sito internet del Comune www.poggiardo.com.
Poggiardo, 13 gennaio 2009
Telelaser: multa nulla se gli agenti non sono avvistabili dal conducente
Scritto da Amministratore in legalità diritti e doveri del cittadino il 9 gennaio 2009
TELELASER: Nel caso di accertamento dell’eccesso di velocità tramite apparecchiatura Telelaser (LTI 20.20), gli agenti devono essere visibili dall’autista, soprattutto se l’infrazione avviene di notte; diversamente la multa così irrogata va annullata.
Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di “Italia dei Valori”, Giovanni D’AGATA, segnala in merito una Sentenza del Tribunale di Modena del 25 novembre 2008.
Il Tribunale di Modena, ha affermato con sentenza del 25/11/2008, confermando quella del giudice di pace che aveva annullato un verbale per presunto eccesso di velocità ex art. 142, 9° comma del codice della strada che le condizioni di illuminazione della strada, la posizione della pattuglia e degli operanti, la distanza tra il punto di accertamento e la posizione della pattuglia, la concreta avvistabilità, in definitiva, degli operanti e della vettura di servizio, sono elementi tutti che devono essere indicati nel verbale per esplicare in concreto le condizioni di fatto dell’accertamento, e dare conto dell’elemento specifico dell’avvistabilità degli agenti, presupposto di legittimità dell’accertamento, specie in caso di verbale relativo ad un accertamento in orario notturno.
Il Tribunale, ha accolto nel merito le motivazioni addotte nel ricorso ed in particolare quella relativa agli obblighi stabiliti dal Codice della Strada e dal Regolamento d’attuazione relativamente alla preventiva ed adeguata avvistabilità, in definitiva, degli operanti e della vettura di servizio.
Tale importante decisione, conferma l’impegno di Giovanni D’AGATA componente nazionale del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore di Italia dei Valori, volto alla verifica di un corretto e trasparente espletamento dell’attività di rilevazione delle infrazioni con ausili elettronici da parte della pubblica amministrazione. E’ opportuno riportare di seguito la sentenza sopra citata, con la certezza che possa estendere la sua forza persuasiva in tutto il territorio nazionale.
Lecce, 09 gennaio 2009.
Il Componente del Dipartimento Tematico Nazionale
“Tutela del Consumatore”
Giovanni D’AGATA